IL RILASCIO DEL PARERE DI CONGRUITA’
Il rilascio del parere di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali degli Ingegneri è demandato al Consiglio dell’Ordine dall’art. 5 comma 3 dell’ancora vigente Legge 24 giugno 1923 n. 1395 (il Consiglio … dà, a richiesta, parere sulle controversie professionali e sulla liquidazione degli onorari e spese).
A seguito della abolizione delle tariffe professionali sancita dal D.L. 1/2012, già precedentemente abrogate nei minimi dal “Decreto Bersani”, restano in vigore i soli:
- D.M. 140/2012, di ausilio agli organi giurisdizionali in caso di liquidazione dei compensi “in difetto di accordo tra le parti”;
- D.M. 143/2013, ad uso delle stazioni appaltanti per la definizione dei corrispettivi a base di gara nell’affidamento dei contratti pubblici dei servizi di ingegneria ed architettura.
La quantizzazione per le prestazioni professionali è, ora, demandata a specifici accordi tra le parti attraverso i quali il professionista incaricato, tenuto conto della tipicità dell’incarico, dell’impegno necessario al suo svolgimento in termini di tempo ed oneri connessi, enarra “tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi”.
Il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Avellino nella seduta del 07/12/2015 ha adottato le linee guida, pubblicate in calce, afferenti le procedure per il rilascio del parere di congruità, a richiesta di:
- un professionista iscritto all’Ordine della Provincia di Avellino anche per prestazioni eseguite fuori Provincia;
- un professionista iscritto ad altri Ordini provinciali per prestazioni svolte nella Provincia di Avellino previo nulla-osta dell’Ordine di appartenenza;
- un Committente, previa informativa all’Ordine di appartenenza del Professionista nel caso questi non sia un iscritto dell’Ordine di Avellino.
Per le prestazioni professionali eseguite da soggetti quali associazioni o società di professionisti, società di ingegneria o consorzi stabili, la domanda di rilascio del parere di congruità può essere presentata dal Professionista che, avendo sottoscritto gli atti, ne ha assunto la responsabilità personale secondo la normativa vigente, ovvero dal Direttore Tecnico della Società, purché le prestazioni siano state svolte da un ingegnere iscritto all’Ordine della Provincia di Avellino.
Nel caso di raggruppamenti temporanei, il rilascio del parere di congruità può essere richiesto da uno dei componenti del gruppo:
- per la quota-parte del corrispettivo relativo alle prestazioni da lui eseguite;
- per l’intera prestazione, purché in questo caso la richiesta sia sottoscritta da tutti i componenti del raggruppamento stesso, che dichiarano di non aver presentato richiesta di parere presso il proprio Ordine.
Su richiesta dell’Ingegnere proprio iscritto, per prestazioni professionali svolte fuori Provincia, l’Ordine rilascia, in assenza di motivi ostativi, nulla-osta per l’emissione del parere di congruità da parte dell’Ordine della Provincia in cui le prestazioni siano state eseguite.
INDICAZIONI GENERALI QUANTIZZAZIONI CORRISPETTIVI SISMA BONUS 110 ed ECO BONUS 110
Il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Avellino, nella seduta dell’11 febbraio 2021, ha approvato le Indicazioni Generali, predisposte dalla Commissione Pareri dell’Ordine, relative alla determinazione dei corrispettivi da richiedere per prestazioni afferenti il Sisma Bonus e l’Eco Bonus.
Approfondimenti e informazioni possono essere richiesti alla Commissione Pareri da contattare attraverso la Segreteria dell’Ordine, e-mail segreteria.avellino@ordingegneri.it