La Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, ha fornito chiarimenti, su istanza della Rete delle Professioni Tecniche, in riferimento ai requisiti per il mantenimento dell’iscrizione negli elenchi di professionisti antincendio di cui al D.M. 5 agosto 2011 e s.m.i.
Con la risposta, di seguito pubblicata, si afferma che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni, segnalazioni certificate di inizio attività, attestati di rinnovo periodico di conformità antincendio e atti abilitativi comunque denominati , in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e l’attuale data di cessazione dello stato di emergenza (31 dicembre 2021), conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Ne consegue che anche i quinquenni di riferimento per l’aggiornamento obbligatorio dei professionisti antincendio, in scadenza nel periodo indicato, beneficiano della “proroga della validità”, ad oggi differita al 31 marzo 2022.