Estensione durata quinquenni di riferimento per l’aggiornamento obbligatorio dei professionisti antincendio

Data:
3 Novembre 2021

La Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, ha fornito chiarimenti, su istanza della Rete delle Professioni Tecniche, in riferimento ai requisiti per il mantenimento dell’iscrizione negli elenchi di professionisti antincendio di cui al D.M. 5 agosto 2011 e s.m.i.

Con la risposta, di seguito pubblicata, si afferma che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni, segnalazioni certificate di inizio attività, attestati di rinnovo periodico di conformità antincendio e atti abilitativi comunque denominati , in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e l’attuale data di cessazione dello stato di emergenza (31 dicembre 2021), conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Ne consegue che anche i quinquenni di riferimento per l’aggiornamento obbligatorio dei professionisti antincendio, in scadenza nel periodo indicato, beneficiano della “proroga della validità”, ad oggi differita al 31 marzo 2022.

Nota VV.F. DCPREV prot.nr.15826 del 21/10/2021 e documento del Servizio Studio della Camera dei Deputati (14/09/2021)